Dal 17 dicembre 2023 è in vigore la normativa relativa al “whistleblowing”. Con tale termine si fa riferimento alla fattispecie normata dal D.Lgs. 24 del 10/03/2023 che ha recepito, in Italia, la Direttiva (UE) n. 1937/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2019. Nello specifico, il “whistleblowing” rappresenta la procedura istituita per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Tale protezione consiste nell’evitare che la segnalazione effettuata dal whistleblower di un comportamento non corretto effettuato da altra persona lo esponga a ritorsioni o, comunque, conseguenze di tipo negativo.
Per adeguarsi le imprese devono:
Attraverso l’implementazione di quanto sopra menzionato si creano le condizioni per creare un “circolo virtuoso” tra dipendenti e azienda, con l’obiettivo di mantenere anche la trasparenza nei rapporti tra dipendenti.
Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; nello specifico, per il settore privato, rientrano nell’obbligo le aziende che hanno avuto, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati ed aziende che, seppur sotto questo limite, si occupano dei cosiddetti “Settori sensibili” (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), nonché quelle che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Tra le figure oggetto di protezione devono essere considerati, oltre ai lavoratori subordinati, i lavoratori con contratti atipici, quelli a tempo parziale e a tempo determinato, chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, i tirocinanti e i volontari. Le medesime tutele devono, altresì, essere applicate a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori. Sono, infine, tutelati gli azionisti e le persone negli organi direttivi.
Tale sistema dovrà essere affidato ad una persona o ad un ufficio interno autonomo specificamente formato per tale attività o ad un soggetto esterno anch’esso autonomo e con personale specificamente formato. A titolo esemplificativo, un soggetto che dispone di indipendenza ed autonomia funzionale e gerarchica rispetto agli altri uffici interni all’azienda è l’Organismo di Vigilanza.
