La disciplina normativa relativa all’installazione degli impianti di videosorveglianza all’interno delle aziende o, più in generale, nei luoghi di lavoro si rinviene nel più ampio campo di applicazione del General Data Protection Regulation (GDPR – Reg. UE/2016/679), ovvero il Regolamento inerente alla protezione dei dati personali. In tal senso, ai fini del corretto adempimento da parte del datore di lavoro, in sede di installazione degli impianti di videosorveglianza (ad es. telecamere), della seguente disciplina legale risulta di primaria importanza la redazione di un’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento sopra menzionato. Tale adempimento si considera fondamentale in quanto l’installazione di impianti di videosorveglianza comporta l’utilizzo di dati personali di tutto lo staff aziendale le cui immagini possono venire accidentalmente riprese dalle telecamere. Pertanto, risulta auspicabile che il datore di lavoro metta a conoscenza il personale dipendente sia del fatto che verrà installato un impianto di videosorveglianza che della motivazione sottostante l’installazione stessa. Va evidenziato che, in ogni modo, è sempre vietato il controllo dell’attività del lavoratore attraverso l’impianto di videosorveglianza.
Questa precisazione si ritiene necessaria alla luce dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, modificato dal Jobs Act (art. 23 del D.Lgs. 151/2015 in vigore dal 24 settembre 2015) che ha introdotto importanti novità in tema di controllo sull’attività svolta dai dipendenti. Nello specifico, gli impianti audiovisivi e gli strumenti di controllo a distanza possono essere utilizzati dall’imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. L’installazione degli stessi, però, potrà essere considerata legittima previa accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione da parte della Direzione Territoriale o del Ministero del Lavoro.
Quindi, a titolo esemplificativo, qualora un datore di lavoro installasse autonomamente impianti di sorveglianza e solo in un secondo momento avviasse l’iter di legittimità , in caso di ispezione prima dell’inizio di tale iter, incorrerebbe in sanzioni.
In aggiunta, si segnala che seppur il datore di lavoro ha avviato in un momento successivo all’installazione degli impianti di sorveglianza l’iter di legittimità , ma ancora il Ministero del Lavoro o la Direzione Territoriale non gli hanno fornito risposta, in caso di ispezione, incorrerebbe lo stesso in sanzioni.
Ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente, l’iter corretto da seguire da parte del datore di lavoro risulta essere il seguente:
