L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 14 del 2025, ha fornito importanti chiarimenti in materia di lavoro sportivo, premi nell’ambito del dilettantismo e trattamento ai fini IRAP per gli enti sportivi.
Il documento rappresenta un tassello fondamentale per la corretta applicazione della riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021 e aggiornata dal DL 71/2024, in vigore dal 1° giugno 2024.
Esenzione fiscale fino a 15.000 euro
I compensi da lavoro sportivo dilettantistico non concorrono al reddito imponibile fino a 15.000 euro annui.
Oltre questa soglia, la ritenuta d’acconto si applica solo sull’importo eccedente, a condizione che il lavoratore sportivo rilasci un’autocertificazione attestante i compensi percepiti nel corso dell’anno.
La soglia dei 15.000 euro:
Regime forfettario e lavoro autonomo sportivo
I lavoratori sportivi autonomi dell’area dilettantistica possono accedere al regime forfettario (art. 1, commi 54–89, L. 190/2014).
In questo caso, il coefficiente di redditività si applica solo ai compensi che superano i 15.000 euro:
Premi sportivi e ritenuta del 20%
I premi corrisposti ad atleti e tecnici dilettanti per risultati ottenuti o per la partecipazione a raduni e competizioni nazionali o internazionali sono soggetti a ritenuta del 20% a titolo d’imposta (art. 30, comma 2, DPR 600/1973).
Importante:
Convocazioni nazionali e atleti professionisti
Anche gli atleti e tecnici professionisti convocati nelle squadre nazionali rientrano nel settore dilettantistico ai fini fiscali quando svolgono attività con la Federazione.
Pertanto, i premi percepiti in tali contesti sono soggetti alla ritenuta del 20%, come per gli altri lavoratori del dilettantismo.
Agevolazione IRAP per enti sportivi dilettantistici
Gli enti sportivi dilettantistici che corrispondono compensi a collaboratori coordinati e continuativi beneficiano di un’agevolazione IRAP:
Adempimenti pratici e raccomandazioni
