13 Ottobre 2025
Lavoro sportivo 2025: chiarimenti fiscali e IRAP nella Risposta n. 14/2025 dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 14 del 2025, ha fornito importanti chiarimenti in materia di lavoro sportivo, premi nell’ambito del dilettantismo e trattamento ai fini IRAP per gli enti sportivi.
Il documento rappresenta un tassello fondamentale per la corretta applicazione della riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021 e aggiornata dal DL 71/2024, in vigore dal 1° giugno 2024.


Esenzione fiscale fino a 15.000 euro

I compensi da lavoro sportivo dilettantistico non concorrono al reddito imponibile fino a 15.000 euro annui.
Oltre questa soglia, la ritenuta d’acconto si applica solo sull’importo eccedente, a condizione che il lavoratore sportivo rilasci un’autocertificazione attestante i compensi percepiti nel corso dell’anno.

La soglia dei 15.000 euro:

  • è unica per anno solare, anche se il lavoratore ha più contratti o più committenti;
  • non deve essere ragguagliata al periodo di lavoro.

Regime forfettario e lavoro autonomo sportivo

I lavoratori sportivi autonomi dell’area dilettantistica possono accedere al regime forfettario (art. 1, commi 54–89, L. 190/2014).
In questo caso, il coefficiente di redditività si applica solo ai compensi che superano i 15.000 euro:

  • la parte fino alla soglia è esclusa dal reddito;
  • la soglia, però, rileva per verificare il limite di accesso al regime forfettario.

Premi sportivi e ritenuta del 20%

I premi corrisposti ad atleti e tecnici dilettanti per risultati ottenuti o per la partecipazione a raduni e competizioni nazionali o internazionali sono soggetti a ritenuta del 20% a titolo d’imposta (art. 30, comma 2, DPR 600/1973).

Importante:

  • i premi versati alle società sportive non costituiscono reddito per gli atleti;
  • non è previsto alcun obbligo di Certificazione Unica (CU);
  • le somme devono essere indicate solo nel modello 770 (Quadro SH – Prospetto G, con ritenuta nel Quadro ST).

Convocazioni nazionali e atleti professionisti

Anche gli atleti e tecnici professionisti convocati nelle squadre nazionali rientrano nel settore dilettantistico ai fini fiscali quando svolgono attività con la Federazione.
Pertanto, i premi percepiti in tali contesti sono soggetti alla ritenuta del 20%, come per gli altri lavoratori del dilettantismo.


Agevolazione IRAP per enti sportivi dilettantistici

Gli enti sportivi dilettantistici che corrispondono compensi a collaboratori coordinati e continuativi beneficiano di un’agevolazione IRAP:

  • i singoli compensi inferiori a 85.000 euro non concorrono alla base imponibile;
  • se un compenso raggiunge o supera 85.000 euro, rileva integralmente ai fini IRAP.
    Non si tratta quindi di una “franchigia”, ma di una soglia di esclusione per singolo compenso.

Adempimenti pratici e raccomandazioni

  • Raccogliere l’autocertificazione del lavoratore sportivo a ogni pagamento.
  • Applicare la ritenuta d’acconto solo sui compensi eccedenti i 15.000 €.
  • Per i premi sportivi, effettuare la ritenuta del 20% e riportare i dati nel modello 770/2025.
  • Monitorare la soglia dei 85.000 € ai fini IRAP.
  • Verificare la coerenza contrattuale delle prestazioni sportive (autonomo, co.co.co., subordinato).