L’art. 29 del D.lgs. n. 148/2015 ha regolamentato il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che garantisce, previo finanziamento con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al Fondo, l’assegno di solidarietà ai lavoratori dei settori interessati. I beneficiari della normativa applicabile al FIS sono soggetti al pagamento del contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini INPS per le aziende che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e 0,80% per le aziende che abbiano occupato nel semestre di riferimento più di 5 dipendenti.
Con la Circ. INPS n. 5/2025 sono state fornite istruzioni operative per la riduzione del 40% del contributo ordinario dello 0,50%, a decorrere dal 1° gennaio 2025, esclusivamente per le aziende che occupano in media fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento. Pertanto, a decorrere dal 01/01/2025, per tali aziende l’aliquota applicabile del contributo ordinario sarà pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Al fine di poter beneficiare di tale riduzione tali aziende, in aggiunta, non devono aver richiesto l’assegno di integrazione salariale FIS nei due anni precedenti.
In adeguamento alla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) anche il Fondo di Solidarietà Bilaterale per le attività professionali ha istituito i seguenti limiti dimensionali sotto elencati:
A decorrere dal 01/01/2025 anche per questo Fondo, relativamente alle aziende che occupano fino a 5 dipendenti, il contributo ordinario sarà ridotto allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Rimane comunque applicabile, anche al Fondo di Solidarietà Bilaterale per le attività professionali, la regola di non aver fatto richiesta di assegno di integrazione salariale nei due anni precedenti.
Un aspetto su cui vale la pena porre attenzione concerne la riduzione del contributo addizionale che le aziende devono sostenere qualora usufruiscano dei trattamenti di integrazione salariale. Quindi, l’obiettivo del legislatore è stato quello di cercare di disincentivare, per quanto possibile, la fruizione degli ammortizzatori sociali.
| Contributo addizionale - Normativa del D.Lgs 148/2015 | Contributo addizionale - Normativa decorrente dal 01/01/2025 |
| 9% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non lavorate, relative al periodo di CIGO o CIGS per un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile; | 6% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non lavorate, relative al periodo di CIGO o CIGS per un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile; |
| 12% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non lavorate, relative al periodo di CIGO o CIGS fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; | 9% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non lavorate, relative al periodo di CIGO o CIGS fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; |
| 15% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non lavorate, relative al periodo di CIGO o CIGS oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile; | |
Dal punto di vista operativo, al fine di poter applicare la riduzione del contributo ordinario FIS e del Fondo di Solidarietà Bilaterale per le attività professionali, le aziende che hanno occupato in media fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento dovranno essere contrassegnate dal codice di autorizzazione “2Q” che assume il significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali - Decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024”. Qualora l’azienda non rientrasse più nelle riduzioni sopra menzionate in automatico perderà il codice di attribuzione “2Q”.
La circolare INPS 5/2025 precisa che sia l’attribuzione che la revoca del suddetto codice autorizzazione avverrà d’ufficio.
